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Nel nuovo decreto sicurezza più repressione e zero prevenzione

Una riflessione critica attorno al cosiddetto decreto sicurezza 2026, dove si privilegia la repressione rispetto alla prevenzione, trascurando le cause sociali del disagio e mettendo in discussione i principi del garantismo.

Sara Cucaru
Sara CucaruCorrispondente
11 MAG 2026
4 min
Immagine di repertorio Canva

Immagine di repertorio Canva

Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 — già ribattezzato “decreto sicurezza” — rappresenta l’ennesima risposta punitiva a fenomeni sociali che richiederebbero tutt’altro approccio. Trentaquattro articoli, quattro capi, una logica unica: inasprire le pene, ampliare i poteri di polizia, comprimere le garanzie. Il tutto attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, utilizzato senza che ricorrano, nella sostanza, i presupposti di straordinaria necessità previsti dall’art. 77 Cost.

Importante precisare come la decretazione d'urgenza sia uno strumento con cui il governo approva provvedimenti con forza di legge immediata, senza passare prima dal Parlamento, il quale interviene solo in un secondo momento per convertirlo o modificarlo. La Costituzione la ammette solo in casi di straordinaria necessità e urgenza, ma nella pratica è diventata una scorciatoia legislativa ordinaria. Come se il parlamento (potere legislativo) sia stato rimpiazzato dal governo (potere esecutivo) con la differenza che il primo è stato eletto dal popolo, il secondo no! Il quadro che quindi emerge dall’analisi del provvedimento è quello di un sistema penale in cui la sanzione diventa fine a sé stessa.

Cosa cambia

Tra le novità abbiamo il nuovo art. 628-bis c.p., che punisce la rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato con la reclusione da dieci a venticinque anni, avvicinando il trattamento sanzionatorio a quello previsto per l’omicidio volontario. Una scelta che non è solo sproporzionata, e lo dice ormai la Corte costituzionale con orientamento consolidato, ma è anche irrazionale: nessuna ricerca criminologica seria ha mai dimostrato che l’entità della pena edittale [ovvero il limite massimo e minimo di pena espresso dalla norma penale come sanzione, ndr] funga da deterrente efficace. Chi pianifica una rapina a un istituto di credito non lo fa perché il massimo edittale è di venti anni anziché venticinque.

La stessa logica governa l’introduzione del nuovo art. 11-bis nel d.l. 59/1978, che consente l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a dodici ore in occasione di manifestazioni pubbliche, sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità. Una misura che incide sulla libertà personale, presidio fondamentale dell’art. 13 Cost., con un controllo giurisdizionale ridotto alla mera comunicazione al Pubblico Ministero. Non una convalida, non un’autorizzazione preventiva: un avviso. Ed è quindi difficile definirlo diversamente da ciò che è: uno strumento di gestione amministrativa del dissenso.

Anche l’art. 9, che trasforma in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di riunioni pubbliche, è tutt’altro che una liberalizzazione. Le sanzioni pecuniarie previste (fino a ventimila euro) hanno un contenuto afflittivo superiore – in molti casi – alle previgenti pene penali, e sottraggono il procedimento alle garanzie del processo. Prima, chi partecipava a una manifestazione non autorizzata rischiava una contravvenzione penale, con pena più bassa ma con tutte le garanzie del processo penale: diritto alla difesa, presunzione di innocenza, tempi certi. Oggi quella stessa condotta è un illecito amministrativo sanzionato fino a ventimila euro. Nessun processo, nessun giudice terzo a valutare il fatto: decide un’autorità amministrativa, con garanzie ridotte. La sanzione è più pesante e le tutele ridotte all’osso!

Si depenalizza quindi la forma, si mantiene — anzi si aggrava — la sostanza punitiva. È quello che la dottrina chiama “amministrativizzazione afflittiva”: una tecnica che comprime le tutele difensive senza alleggerire il peso sanzionatorio. Una norma penale, travestita da illecito amministrativo, con una forte carica punitiva che va oltre la semplice riparazione del danno.

A mancare è la prevenzione

Il punto più preoccupante, però, non è tecnico: è politico. Questo decreto non si occupa di prevenzione. Non stanzia risorse per il welfare, per il reinserimento, per l’istruzione nei contesti di vulnerabilità, per il supporto alle comunità ad alta densità di criminalità. Non tocca le cause strutturali del disagio che alimenta certe condotte. Si limita a promettere che punire di più significhi produrre meno reati, una promessa che la storia del diritto penale moderno smentisce sistematicamente.

Il garantismo non è indulgenza: è rigore epistemico. Significa pretendere che le scelte punitive siano giustificate da evidenze, proporzionate al fatto, rispettose della persona. Il d.l. 23/2026 fallisce su tutti e tre i fronti. Resta la Corte costituzionale a cui spetterà — come al solito — il compito di ricondurre a ragionevolezza ciò che il legislatore ha costruito sotto la pressione del consenso politico e dell’allarme sociale.


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